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Nota n. 003 del 15 giugno 2026

Chi può impugnare il testamento?

INDICE

Il testamento è l’atto con cui il de cuius dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Tuttavia, non è inattaccabile: l’ordinamento riconosce a determinati soggetti il diritto di impugnarlo, a condizioni precise e entro termini perentori.

Chi può impugnare il testamento

Non chiunque può contestare un testamento: occorre essere portatori di un interesse giuridicamente rilevante, vale a dire un vantaggio concreto e attuale che deriverebbe dall’accoglimento dell’impugnativa.

Sono legittimati in via principale:

  • I legittimari (coniuge, figli, ascendenti), che possono agire in riduzione quando le disposizioni testamentarie o le donazioni ledono la quota di riserva loro spettante per legge (artt. 536 ss. c.c.).
  • Gli eredi legittimi, che avrebbero diritto alla successione ab intestato in assenza di testamento valido.
  • I legatari e gli altri beneficiari di un testamento anteriore, qualora quello successivo li privi di quanto già loro attribuito.
  • I creditori del de cuius, nei limiti in cui abbiano interesse a far valere la nullità di disposizioni che pregiudichino le loro ragioni.

Motivi d’impugnazione

L’impugnazione del testamento può fondarsi su cause diverse, che incidono sul regime applicabile — nullità, annullabilità o semplice inefficacia relativa.

a) Vizi formali — Nullità

Il testamento è nullo quando manca dei requisiti di forma essenziali previsti dagli artt. 601 ss. c.c. Il testamento olografo, ad esempio, deve essere integralmente scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore: l’assenza anche di uno solo di questi elementi ne determina la nullità assoluta (Cass. SS.UU. n. 12307/2015). La nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

b) Incapacità di testare — Annullabilità

Il testamento è annullabile quando il testatore era, al momento della redazione, incapace di intendere e di volere (art. 591 c.c.), anche se non interdetto. La prova dell’incapacità naturale — frequente nei casi di demenza senile o patologie neurodegenerative — può essere fornita con qualsiasi mezzo, incluse testimonianze e documenti medici. L’azione si prescrive in cinque anni dalla trascrizione dell’accettazione dell’eredità.

c) Vizi della volontà — Annullabilità

Sono causa di annullamento anche il dolo (captazione della volontà del testatore mediante raggiri) e la violenza (art. 624 c.c.). La giurisprudenza è particolarmente attenta al fenomeno della captatio benevolentiae, che si distingue dalla lecita persuasione per l’uso di mezzi fraudolenti finalizzati ad alterare la libera determinazione del testatore (cfr. Cass. n. 6232/2021). Anche qui il termine è di cinque anni.

d) Lesione della quota di legittima — Azione di riduzione

Quando il testamento — o le donazioni compiute in vita dal de cuius — lede la quota riservata ai legittimari, questi possono esercitare l’azione di riduzione (art. 554 c.c.). L’azione non mira alla nullità del testamento, ma alla sua inefficacia parziale nella misura necessaria a reintegrare la riserva. Si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione.

Termini per impugnare

In sintesi:

  • Nullità formale: imprescrittibile.
  • Annullamento (incapacità, dolo, violenza): 5 anni dalla trascrizione dell’accettazione.
  • Azione di riduzione: 10 anni dall’apertura della successione.

È essenziale non attendere: il decorso del tempo può precludere ogni rimedio.

Conclusioni

L’impugnazione del testamento è un’operazione tecnica che richiede un’analisi puntuale del caso: la qualità del soggetto agente, la natura del vizio, la documentazione disponibile e i termini residui. Un’azione avventata — o, all’opposto, una tardiva inerzia — può compromettere irrimediabilmente la tutela dei propri diritti successori.

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Questo articolo illustra la regola generale. Quasi sempre, tuttavia, il caso specifico presenta insidie che la regola — da sola — non risolve.

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Chi ha interesse a impugnare il testamento deve agire entro i termini di prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.).

RIFERIMENTI

Art. 591 c.c. — Cause di nullità del testamento Art. 624 c.c. — Incapacità del testatore Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria

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Avv. Marco A. Cavalli

Cassazionista · Foro di Bari

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari dal 2006, cassazionista dal 2019. Si occupa di diritto civile — con particolare attenzione a immobiliare, condominio, locazioni e successioni — e di diritto di famiglia.